Statuto
Art. 1
È costituita in Cagliari l’Associazione politico-culturale “Giap”.
Art. 2
I principi e le finalità dell’Associazione sono contenuti nel Manifesto, allegato al presente Statuto.
Art. 3
L’Associazione si propone:
- di promuovere attività seminariali di studio e approfondimento e iniziative di educazione e formazione, sia riservate agli associati sia aperte al pubblico;
- di promuovere iniziative di dibattito sui grandi temi culturali e politici, storici e d’attualità, sia riservate agli associati che aperte al pubblico;
- di promuovere attività culturali e ricreative di vario tipo, sia riservate agli associati che aperte al pubblico;
- di promuovere una autonoma attività editoriale, attraverso pubblicazioni periodiche o aperiodiche, dotandosi a questo scopo dei mezzi e delle strutture opportune.
Art. 4
Può aderire all’Associazione chiunque, senza distinzione, condivida le finalità espresse in questo Statuto e i principi enunciati nel Manifesto.
Le richieste di adesione all’Associazione vengono discusse dal Direttivo e approvate con la maggioranza assoluta dei suoi componenti.
Art. 5
La qualità di associato dà diritto:
- a partecipare, rispettando le norme previste, a tutte le attività promosse dall’Associazione;
- a promuovere ed organizzare attività corrispondenti alle finalità dell’Associazione e conformi ai principi esposti nel Manifesto;
- ad eleggere ed essere eletto nel Direttivo.
Tutti gli associati sono tenuti a:
- osservare lo Statuto;
- contribuire alla spese dell’Associazione;
- risolvere eventuali questioni controverse nell’ambito degli organi stabiliti dallo Statuto.
Art. 6
L’associato decade per dimissioni o per esclusione, qualora il comportamento e le attività dell’associato siano in palese contrasto con i principi e le finalità del presente Statuto o del Manifesto. In questo ultimo caso la decisione viene presa dal Direttivo con maggioranza dei 2/3 dei suoi componenti. Contro tale decisione è ammesso ricorso all’Assemblea degli associati che decide a maggioranza assoluta dei presenti.
Art. 7
Sono organi dell’Associazione: l’Assemblea degli associati, il Direttivo.
Art. 8
Organismo centrale dell’Associazione è l’Assemblea degli associati. Essa si riunisce, in via ordinaria, almeno una volta all’anno, su convocazione del Direttivo. Deve essere convocata, obbligatoriamente, in via straordinaria dal Direttivo su richiesta di almeno 1/5 degli associati e nei casi di ricorso di cui all’art. 6 del presente Statuto.
L’Assemblea degli associati determina le linee generali di attività dell’Associazione ed elegge il Direttivo.
L’Assemblea degli associati può modificare il presente Statuto e il Manifesto; a tale scopo è richiesto il voto favorevole dei 2/3 degli associati.
Art. 9
Il Direttivo è l’organo di gestione quotidiana dell’Associazione. Sovrintende alla sua vita interna e alla sua iniziativa esterna secondo le linee deliberate dall’Assemblea degli associati. Cura la gestione finanziaria e l’organizzazione dell’Associazione. Esso è composto da un minimo di tre ad un massimo di undici associati. Il Direttivo attua al suo interno una divisione dei compiti nel cui ambito designa un tesoriere. Il Direttivo resta in carica un anno.
Art. 10
L’Associazione non ha fini di lucro.
14 Febbraio 2007 | Senza categoria
